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Riscritte in tribunale le responsabilità del CTA: un’acrobazia senza rete
Articoli professionali13-04-2010 (23:10:54)

Pubblicate a tempo record le motivazioni della sentenza di appello a condanna dei due CTA coinvolti nell'incidente aereo di Cagliari del febbraio 2004. Inverosimile l'inadeguatezza del pronunciamento che amplificherà la già pessima opinione di cui gode il sistema giudiziario italiano

Mentre il parlamento apre le porte alla “just culture” affermando che la cultura della prevenzione, relativamente agli errori non intenzionali debba prevalere sulla cultura della colpa, la corte di appello di Cagliari condanna due controllori considerati colpevoli per aver applicato le norme ICAO e nazionali sul Visual approach. Sbalorditive ed inverosimili le motivazioni caratterizzate da una insufficiente conoscenza della professione dei CTA e delle norme nazionali ed internazionali che ne disciplinano l’attività: per i giudici di Cagliari nei compiti dei CTA rientra anche quello del controllo dei documenti di bordo degli aerei e dei piani di carico!!


Pubblicate, a tempo record, le motivazioni della sentenza d'appello. Già da una prima rapida lettura si evince che la Corte va oltre ogni possibile immaginazione, relativamente alla inverosimile inadeguatezza di un pronunciamento che amplificherà inevitabilmente la già pessima opinione di cui gode, nella comunità aeronautica internazionale, il sistema giudiziario italiano.
Oltre alle reiterate osservazioni fatte - e non solo da ANACNA - sul merito degli insussistenti capi d'accusa concernenti il presunto mancato rispetto da parte dei CTA della normativa sul Visual approach notturno, chi argomenta dimostra di non avere una sufficiente conoscenza dell'ICAO, della differenza esistente tra standard e pratiche raccomandate, dell'avvenuto recepimento degli allegati tecnici in forza di una previsione legislativa (art. 690 Codice Navigazione Aerea), di come sia venuto a mutare nel tempo il quadro della legislazione aeronautica a fronte dei Regolamenti europei che disciplinano l'ATM e delle distinte linee di dipendenza tra controllori militari (AM) e controllori civili (ENAV). Per il presidente della Corte di Appello di Cagliari, l’autodeterminazione dello Stato Italiano, parrebbe, nella sua sconfinata sovranità, non soggiacere a nessuna norma internazionale e/o comunitaria. Sembrerebbe, in quest’ottica, che l’ICAO non abbia alcuna potestà di dettare disposizioni o regole ai singoli Stati membri in relazione alla gestione dei propri aeroporti e dei sistemi di volo e tanto meno l’UE.

La causa principale di tutto questo inadeguato argomentare risiede, a nostro parere, nel fatto che il giudice dell'appello, come probabilmente il primo giudice, non conosce professione e compiti dei controllori del traffico aereo. La Corte infatti disquisisce sulla figura giornalistica del controllore di volo e non sul controllore del traffico aereo ritenendolo, a più riprese, "controllore della sicurezza dei voli in genere", in una posizione di garanzia a 360° su qualsiasi fonte di pericolo che riguardi indistintamente il volo in quanto tale. I giudicanti, a nostro avviso, non riescono a percepire che in tutto il mondo la nostra professione è definita quale quella dell’air traffic controller proprio per distinguerne le funzioni: non genericamente connesse a qualsiasi situazione di pericolo, anche non conosciuta in volo, ma alla gestione del traffico aereo.
In questa visione professionale, deformata, va da sé che la Corte attribuisce alla responsabilità del CTA (ovviamente confondendo professionalità degli addetti del traffico aereo di ENAC con quelli dei CTA di ENAV/AM) anche il controllo della documentazione di bordo e dello stivaggio delle merci sugli aerei, su cui gli stessi devono esercitare le loro funzioni di garanzia dei voli (pag. 76, 2° capoverso delle motivazioni, ove la Corte richiama a sostegno la pronuncia della Cassazione del 2002 sul processo di Verona per l'incidente del 1995).

Ci asteniamo ovviamente dal riferire su tutta una serie di assunti non corrispondenti al vero contenuti in queste inverosimili motivazioni, ma pensiamo che al di là del ricorso in Cassazione ed a prescindere dal suo esito, queste motivazioni debbano suscitare un serio dibattito tra operatori aeronautici e di diritto.

::. Scarica la motivazione della sentenza d'appello (.pdf - 3Mb)

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