L’8 ed il 9 ottobre si sono svolte altre riunioni presso Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Ufficio Legislativo) per trovare -si sperava- una soluzione alle note problematiche afferenti all’applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 30 maggio 2008 n.118 concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo di cui si è fatto cenno nel numero 2/2009 della Rivista.
Nel mentre ENAC ed ENAV (assente, probabilmente perché non invitato, il rappresentante di A.M.) unitamente alla nostra Associazione e buona parte dei sindacati (presenti o rappresentati), significavano l’esigenza che -nel formulare i necessari emendamenti al provvedimento in esame- si tenesse in debito conto l’autentico contenuto della direttiva CE 23/06 senza distorcerne le finalità, da parte del funzionario ministeriale incaricato dal Ministro si palesava un atteggiamento di totale chiusura a recepire suggerimenti e spiegazioni che non fossero in linea con una impostazione già predisposta e che, tranne piccoli aggiustamenti lessicali, non poteva essere “stravolta” (per quanto concerne il solo art.5) nel suo impianto originale.
Vana è risultata l’insistenza da parte nostra nel segnalare che gli emendamenti proposti dall’Associazione si rendevano indispensabili al fine di rendere il provvedimento in sintonia con i principi della just culture, in parte introdotti dalla stessa legge nazionale di recepimento del “reporting” (DLgs 213/06) e condivisi ormai a livello mondiale dalla comunità aeronautica (ICAO, NTSB, EUROCONTROL, IFALPA, IFATCA, IFSC etc.), ad esclusivo vantaggio dell’opera di prevenzione e dell’incremento della sicurezza del volo nel nostro Paese. Parimenti vano il tentativo di ENAC, prima, e successivamente di ENAV (che formulava ipotesi di emendamenti analoghi a quelli di ANACNA) ad argomentare, in modo più che esaustivo, come fosse necessario ancorare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca al “dubbio di competenza” così come previsto dall’art.4 della CE23/06 anziché ad un singolo evento pregiudizievole per il volo provocato dal controllore del traffico aereo. ANACNA ha cercato in tutti i modi possibili di convincere l’interlocutore ministeriale che la proposta dell’Associazione, analoga peraltro a quella di ENAV, fosse perfettamente in linea con il contenuto della direttiva 23/06 CE, il cui obiettivo fondamentale risiede nell’accertamento da parte dello Stato che i servizi di controllo del traffico aereo resi da controllori siano in regola con i requisiti della licence europea e che non emergano difetti di competenza o cattiva condotta nel suo esercizio.
Inoltre -precisava ANACNA- “essendo intesa a promuovere la comunicazione degli incidenti per soli fini conoscitivi” la direttiva europea fissava il principio (v. comma 7 delle premesse) che non andava istituito “un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, dell’abilitazione o della specializzazione”. Ed ancora che “la revoca della licenza dovrebbe essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi”. ANACNA sottolineava con forza, in proposito, che la formulazione del testo ministeriale che si intendeva licenziare definitivamente -senza la condivisione delle Istituzioni preposte alla sua regolazione e gestione, nonché della stragrande maggioranza delle rappresentanze degli operatori- riproponeva la sospensione in via cautelare, quando è in corso un accertamento “connesso” ad un “singolo inconveniente” che abbia compromesso la sicurezza dell’aeromobile ed una sospensione a tempo, allorquando sia accertata la responsabilità del controllore nel prodursi anche di un solo episodio pregiudizievole per il volo e comunque, “in ogni altro caso di grave negligenza professionale”. Inoltre nel comma 5-bis proposto (alla lettera b) si manteneva -nonostante l’ unanime parere discorde dei presenti- un principio che contraddiceva viepiù le raccomandazioni della direttiva europea volte ad evitare un nesso automatico tra un singolo “incidente” e la sospensione della licenza contemplando, con un’inspiegabile inasprimento rispetto al legislatore europeo, addirittura la revoca a fronte di un singolo evento “gravemente colposo”.
L’Associazione ribadiva nuovamente con fermezza che l’intera impostazione rappresentava un ulteriore arretramento rispetto all’introduzione dei principi della just culture nel nostro ordinamento e non poteva assolutamente conciliarsi con l’immunità per chi segnala eventi di pericolo garantita all’art.9 del DLgs 213. ANACNA liquidava come destituito di fondamento quanto eccepito dal rappresentante ministeriale relativamente al fatto che questi principi, internazionalmente condivisi, non appaiano conciliabili con il nostro ordinamento quando, viceversa, proprio una legge dello Stato (per l’appunto il citato DLgs113) li ha, di fatto, recepiti anche se con alcuni temperamenti. Per ANACNA -che ha minacciato di abbandonare il tavolo tecnico di lavoro per l’atteggiamento di inspiegabile chiusura da parte del Ministero e di alcuni rappresentanti sindacali- l’impianto normativo che si insisteva nel proporre, avrebbe scoraggiato definitivamente qualsiasi operatore aeronautico (e non solo i controllori) ad utilizzare il reporting che -nell’invogliare chi comunica i propri errori non intenzionali alle autorità di controllo- rappresenta un straordinario ed indispensabile strumento di prevenzione.
Per ANACNA la sicurezza del volo rimane il primo obiettivo da perseguire attraverso la salvaguardia della competenza professionale dei controllori e l’Associazione non intende rinunciare a far prevalere un testo legislativo che ricalchi alla lettera l’impostazione e le finalità della direttiva CE 23/06 che appare largamente condivisa sul piano istituzionale e sindacale. A tale scopo l’ANACNA ha sensibilizzato IFATCA diffondendo tra le MAs dei 27 Paesi dell’UE un questionario per conoscere le modalità di recepimento della direttiva comunitaria all’interno di ciascun ordinamento nazionale. Resta da chiedersi quali siano le ragioni per le quali tutte le occasioni d’incontro tra “social bodies” e Ministero non abbiano fatto che peggiorare il testo originale inasprendo la disciplina sanzionatoria. Forse dietro queste forzature si cela l’obiettivo di ritornare alla versione attualmente in vigore che è sfacciatamente illegittima. Infatti appare di tutta evidenza che un singolo inconveniente, magari episodico e/o atipico, non può assolutamente tradursi in una semplice visione deterministica tale da generare una automatica valutazione della competenza professionale di un controllore. Non solo ma il DLgs 118 contiene anche profili di incostituzionalità per il principio stesso di automatismo introdotto nonché per la negazione del più elementare criterio di proporzionalità.
Se mai si dovesse giungere a tanto riterremo le norme sanzionatorie contenute nel DLgs 118 “tamquam non essent” (come se non ci fossero) e svolgeremo ogni possibile azione sul piano delle disposizioni applicative che dovranno essere perfettamente in linea con la direttiva europea ed i principi dettati dalla Corte Costituzionale. E poi vedremo anche cosa ne pensano in Commissione Europea di questo “pasticciaccio” all’Italiana. Abbiamo già pronti valigia e biglietto per Bruxelles.
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