Elezioni cariche sociali ARTICOLO 1 Allo scadere del termine statutario per il rinnovo delle cariche il Congresso nomina una Commissione Elettorale che fisserà le norme per le elezioni delle cariche stesse, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione ed, in particolare, dagli articoli 11,12,14 e 15, e di quanto stabilito dagli Articoli che seguono. ARTICOLO 2 Il Segretario Generale Nazionale ed un Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale uscente verificheranno numero dei delegati e loro legittimazione a votare e consegneranno loro le schede di votazione firmate dal Segretario Generale Nazionale e dal Consigliere stesso. ARTICOLO 3 Non si potrà procedere alla votazione se non quando, da un controllo effettuato non risultino consegnate tante schede di votazione quanti sono i delegati presenti. ARTICOLO 4
La lista dei candidati sarà compilata su indicazioni dei delegati e/o su eventuali autocandidature pervenute alla Segreteria entro 15 gg. dalla data del Congresso. Il numero massimo delle preferenze da esprimere sulla scheda dovrà essere pari ai 2/3 dei candidati da eleggere con approssimazione per eccesso.
ARTICOLO 5 Due scrutatori, designati dal Congresso tra i non candidati a cariche nazionali, avranno in consegna l’urna e procederanno alla raccolta ed allo spoglio delle schede, sotto la direzione del Presidente del Congresso, e redigeranno un apposito verbale sui risultati delle votazioni. ARTICOLO 6 Le eventuali contestazioni tra i due scrutatori nello spoglio delle schede vanno risolte dal Presidente del Congresso il cui parere è definito. ARTICOLO 7 Se uno degli scrutatori dissente dall’interpretazione data dal Presidente può chiedere che venga verbalizzato il suo parere diverso. ARTICOLO 8
Il numero dei candidati eletti risulterà pari a 9 (nove) per il CDN, 5 (cinque) per il Collegio dei Sindaci e 5 (cinque) per il Collegio dei Probiviri.
Consiglio Direttivo Nazionale ARTICOLO 9 Su proposta del Segretario Generale Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale attribuisce eventuali specifici incarichi ai vari Consiglieri Nazionali. ARTICOLO 10 In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri Nazionali, questi verranno sostituiti da quei candidati non eletti che hanno ottenuto il più alto numero di voti. In caso di parità, il CDN procederà a sorteggio. ARTICOLO 11 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su proposta del Presidente, del Segretario Generale Nazionale o di almeno tre Consiglieri Nazionali. ARTICOLO 12 Il Comitato Esecutivo si riunisce su proposta del Segretario Generale Nazionale ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri. ARTICOLO 13 Il consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando sono presenti almeno 7 (sette) membri del Consiglio stesso. Sezioni Periferiche ARTICOLO 14
Le sezioni periferiche debbono regolamentare il loro funzionamento attraverso la stesura di un regolamento interno redatto in accordo alle linee guida fornite dal CDN. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza del CDN. La sezione periferica deve eleggere un proprio rappresentante incaricato di tenere i contatti con gli altri organi dell'associazione comunicandone tempestivamente il nominativo al CDN.
ARTICOLO 15
L’elezione del responsabile della sezione periferica avverrà contestualmente alla elezione del CDN, ovvero entro e non oltre i 60 giorni successivi. Il responsabile della sezione periferica organizza e realizza l’attività associativa a livello locale in coordinamento con la Segreteria Nazionale.
ARTICOLO 16 Le Sezioni Periferiche possono essere delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale per lo studio di problemi di carattere particolare o generale. ARTICOLO 17 Ogni membro dell’Associazione può rivolgere specifici quesiti direttamente a qualunque organo o Commissione dell’Associazione. Per questioni di ordine organizzativo, tuttavia, si raccomanda di incanalare detti quesiti attraverso le Sezioni Periferiche. Unità Provinciali, Regionali ARTICOLO 18 E’ data ampia facoltà alle Sezioni Periferiche di costituire Unità Provinciali e/o Regionali per trattare congiuntamente problematiche professionali d’interesse territoriale e per mantenere gli opportuni contatti con tutti gli Enti interessati allo sviluppo del trasporto aereo nella Provincia e/o Regione. Commissioni Tecnico - Professionali ARTICOLO 19
Per il raggiungimento degli scopi sociali sono costituite le seguenti Commissioni: Giuridica, Tecnica, Medica, Esteri, Pubbliche Relazioni e Stampa. I Direttori di commissione sono nominati dal CDN tra i soci ordinari e durano in carica due anni.
ARTICOLO 20 Il Consiglio Direttivo Nazionale può affidare ad una o più Commissioni riconosciute, lo studio e la elaborazione di particolari problemi tecnico - professionali. ARTICOLO 21 Il Direttore di commissione riferirà al Vice - Segretario i risultati dei lavori della Commissione. ARTICOLO 22 Il Consiglio Direttivo Nazionale può approvare i lavori svolti dalle Commissioni e farli propri. Soci Benemeriti ARTICOLO 23 Tutte le Società e le Associazioni, interessate all’Aviazione Civile e al Controllo del Traffico Aereo, possono essere elette quali Soci Benemeriti dell’Associazione dal Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 24 I Soci Benemeriti debbono versare un quota annuale determinata dal CDN e comunque non inferiore ad euro 258,23 (duecentocinquantotto euro e ventitre). Rappresentanze dell’Associazione presso Enti - Associazioni Internazionali e Nazionali ARTICOLO 25 Il CDN designa di volta in volta chi debba rappresentare l’Associazione come “ Director “ presso l’IFATCA. ARTICOLO 26 Il “Director” designato dovrà fornire una dettagliata relazione sull’attività svolta presso l’IFATCA. Finanze ARTICOLO 27 I fondi dell’Associazione debbono essere depositati in un conto corrente bancario intestato congiuntamente al Presidente dell’Associazione ed al Tesoriere ma ad uso disgiunto, ed in un conto corrente postale intestato congiuntamente al Segretario Nazionale ed al Tesoriere anch’esso ad uso disgiunto. ARTICOLO 28 Il titolo e l’entità delle spese che l’Associazione deve sostenere vengono deliberati di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale o dall’Esecutivo su delega del CDN. ARTICOLO 29 Al Presidente è assegnato dal CDN un rimborso per le spese di rappresentanza. Il Segretario Generale Nazionale dispone di una ”piccola cassa”, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, per le spese correnti. ARTICOLO 30 Le Sezioni Periferiche disporranno di una “piccola cassa” per le spese di segreteria e cancelleria secondo modalità stabilite di volta in volta dal CDN. ARTICOLO 31 Nessun Consigliere o Socio dell’Associazione, singolarmente o congiuntamente, può effettuare operazioni finanziarie a nome dell’Associazione, eccetto quelle persone designate a tale scopo dal Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 32 Il Tesoriere è tenuto a presentare un dettagliato bilancio e la situazione finale allo scadere di ogni anno finanziario ed ogni volta che ne è richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 33 In caso di contestazione, l’interpretazione di questo Regolamento interno è demandata alla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale. ARTICOLO 34 Il presente Regolamento Interno è stato approvato dall’Assemblea Generale tenutasi a Roma il giorno 21 maggio 1983 e comprendente le modifiche e le aggiunte approvate dal Congresso dei delegati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987, dal Congresso dei delegati tenutosi ad Abano Terme il 15 febbraio 1992 e dal Congresso dei delegati tenutosi a Roma il 7 aprile 2006. |