TITOLO I
Nome, Scopo, Sede
ARTICOLO 1
E' costituita in Roma l'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della
Navigazione Aerea (ANACNA).
ARTICOLO 2
L'Associazione ha lo scopo di promuovere in collaborazione con tutti gli organismi
e realtà interessati alla problematica dell'assistenza al volo:
l'efficienza e la sicurezza della navigazione aerea;
lo sviluppo dei mezzi e delle procedure adatte o necessarie per
un economico e spedito controllo del traffico aereo, in campo nazionale
e internazionale;
un continuo aggiornamento tecnico-professionale di tutti gli assistenti
ed i controllori del traffico aereo.
Per tali scopi l'Associazione, nel quadro delle proprie attività di proposizione
e soluzione deve:
-
presentare proposte e suggerimenti per la soluzione in campo nazionale
dei problemi concernenti il controllo del traffico aereo, tenendo presenti
quelli che devono essere gli indirizzi e le finalità del servizio inteso
quale componente del trasporto aereo in generale;
presentare proposte e suggerimenti per il miglioramento delle procedure
e delle installazioni tecniche;
prestare la propria consulenza professionale e fornire la propria
collaborazione a tutti gli Enti (Università, Pubblica Amministrazione,
organi di stampa, ecc.) interessati allo sviluppo ed alla sicurezza
dei trasporto aereo;
facilitare lo scambio di esperienze tecnico-professionali tra i controllori dei traffico aereo in Italia ed all'estero;
collaborare con le associazioni consorelle degli altri paesi;
-
diffondere, con i mezzi più opportuni, la conoscenza dei problemi dell'assistenza al volo;
prestare tutta la possibile assistenza e presenza in tutte le sedi nelle quali vengono definiti lo status giuridico e gli aspetti organizzativi concernenti l'esercizio dell'attività relativa
al controllo del traffico aereo.
ARTICOLO 3
La sede centrale dell'Associazione è stabilita in Roma.
TITOLO II
Patrimonio e Gestione
ARTICOLO 4
L'Associazione è autorizzata ad esigere dai soci una quota ordinaria
annuale, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale,
all'inizio di ogni anno finanziario. Eccezionalmente e per coprire
spese di carattere straordinario, il Consiglio Direttivo può anche
richiedere il versamento di una quota straordinaria.
ARTICOLO 5
Alle spese occorrenti per un normale funzionamento dell'Associazione
si provvede attraverso le quote di adesione dei soci e di tutti i proventi
che essa potrà reperire.
ARTICOLO 6
L'Associazione non ha fini di lucro.
TITOLO III
Soci Ordinari, Benemeriti e Onorari
ARTICOLO 7
Possono essere soci:
-
Ordinari: gli assistenti (A.T.A.,
E.A.V. ed operatori AFIS) ed i controllori del traffico aereo in
attività di servizio.
-
Benemeriti: tutte quelle persone
fisiche o giuridiche che si adoperano per il potenziamento e lo
sviluppo dell'Associazione. Essi sono ammessi come tali dal Consiglio
Direttivo. Non hanno diritto al voto, né possono essere eletti
a cariche sociali, eccetto quanto previsto nell'articolo 17, comma
1 di questo Statuto.
-
Onorari: personalità politiche
e tecniche che contribuiscono allo sviluppo dei trasporto aereo
e, in particolare, allo sviluppo e al miglioramento dell'Assistenza
al Volo. Tale qualifica viene attribuita dal Presidente dell'Associazione
su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Essi non hanno
diritto al voto, né possono essere eletti a cariche sociali, eccetto
quanto previsto nell'art. 17, comma 1 di questo Statuto.
-
Aggregati: i soci ordinari
che non sono più in attività di servizio ed i diplomati degli ITA
(istituti
Tecnici Aeronautici: essi versano
una quota pari ad un terzo di quella ordinaria annuale. Non hanno
diritto al voto né possono essere eletti a cariche sociali.
ARTICOLO 8
La domanda di ammissione all'Associazione va inoltrata per iscritto,
al Consiglio Direttivo Nazionale che si riserva di decidere alla prima
riunione utile. La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce dopo
il pagamento della quota ordinaria annuale. Ogni Socio può recedere
liberamente dall'Associazione. L'adesione all'Associazione si intende
tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non pervenga entro
il 30 Novembre da parte del socio specifica domanda di recessione.
Il Socio può essere espulso dall'Associazione nei seguenti casi:
ARTICOLO 9
Diritti e Doveri del Socio Ordinario
Ogni Socio deve:
-
adoperarsi per il conseguimento dei fini previsti
dallo Statuto, cooperando sempre nell'interesse dell'Associazione;
-
osservare il presente Statuto e le deliberazioni
che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate dai competenti
organi dell'Associazione;
-
tenere un comportamento corretto nei confronti
dell'Associazione e dei colleghi;
-
versare all'Associazione la quota ordinaria
annuale e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Ogni Socio ha diritto:
TITOLO IV
Organi, Cariche Sociali e Organizzazione
dell'Associazione
ARTICOLO 10
Gli organi dell'Associazione sono:
-
il Congresso dei Delegati;
-
il Consiglio Direttivo Nazionale;
-
il Comitato Esecutivo;
-
il Collegio dei Sindaci;
-
il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 11
Congresso dei Delegati
Il Congresso decide di tutte le attività dell'Associazione
eccetto quelle delegate al CDN ed al Comitato esecutivo secondo gli
artt. 12 e 13 di questo Statuto. Esso è costituito dai rappresentanti
delle sezioni periferiche ANACNA proporzionalmente eletti tra coloro
che sono in regola con il pagamento delle quote associative nella misura
di: 1 (uno) rappresentante ogni 15 (quindici) iscritti o resti superiori
a 7 (sette), per un massimo di 20 (venti) delegati per sezione periferica,
fatta salva l'esigenza di garantire comunque 1 (uno) delegato agli
Enti il cui numero di iscritti è inferiore a 15 (quindici).
I
delegati esercitano il loro mandato di rappresentanza esclusivamente
nell'ambito del Congresso e per le finalità congressuali rimanendo
in carica 2 anni.
Il Congresso elegge i componenti del CDN tra i soci
in regola con i pagamenti della quota associativa ed iscritti all'Associazione
da almeno un anno.
Esso approva il bilancio consuntivo. Il Congresso
viene convocato dal CDN, in via ordinaria, ogni due anni mediante avviso
contenente una proposta di ordine dei giorno inviato almeno 25 gg.
prima della data stabilita.
L'ordine dei giorno del Congresso conterrà gli
argomenti indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale e quelli proposti
da almeno 10 delegati che inviino richiesta scritta all'Associazione
almeno 15 gg. prima della data del Congresso. Nessun argomento può essere
discusso in Congresso se non è incluso nell'ordine del giorno.
Il
Congresso può essere convocato in via straordinaria dal
CDN quando questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno 5 Consiglieri nazionali o 30 delegati
mediante avviso contenente una proposta di ordine del giorno inviato
almeno 20 gg. prima della data stabilita.
Il Congresso è valido
quando è presente la maggioranza
dei componenti e delibera a maggioranza. Le votazioni possono aver
luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto,
secondo le decisioni che prenderà di volta in volta il Presidente
dei Congresso.
Le votazioni per le elezioni degli organi dell'Associazione,
per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione,
hanno sempre e soltanto luogo mediante votazione a scrutinio segreto.
Per le modifiche dell'atto costitutivo è richiesta la maggioranza
di 2/3 dei voti dei delegati.
ARTICOLO 12
Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente,
dal Vicepresidente e da 9 Consiglieri eletti tra i soci.
Esso coordina
le attività dell'Associazione esplicando tutti
gli affari interni ed esterni e svolge tutte le attività eventualmente
delegategli dal Congresso.
Dura in carica due anni e può essere
rieletto. Si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.
La mancata partecipazione
di un componente del CDN a 3 sedute consecutive comporta l'automatica
decadenza dalla carica rivestita nell'organo dell'Associazione di cui
al precedente art. 11.
Ad ogni riunione ordinaria del Congresso, il
Consiglio Direttivo Nazionale deve dar conto degli affari dell'Associazione
e presentare un rapporto sull'attività dei Consiglio stesso.
Per la rapida attuazione delle proprie decisioni si avvale di un Comitato
esecutivo eletto nel suo interno.
In caso di assenza, impedimento,
carica vacante o dimissioni dei ricoprenti le cariche sociali previste
all' Art. 16 di questo Statuto, è facoltà del
CDN attribuire, in tutto o in parte, le funzioni ed i poteri delle
stesse cariche ad altri membri componenti del Consiglio anche temporaneamente.
La carica di membro del CDN deve ritenersi incompatibile con cariche
ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni
politiche e sindacali.
ARTICOLO 13
Comitato Esecutivo
E' formato da 4 (quattro) membri. Ne fanno parte il Segretario ed
il Vicesegretario Generale Nazionale nonché 2 membri eletti
dal CDN nel suo interno.
Esso viene convocato dal Segretario Generale
Nazionale per l'esecuzione dei deliberati deli CDN o per la adozione
di provvedimenti aventi carattere d'urgenza.
Del proprio operato risponde
al CDN.
La carica di membro dei Comitato Esecutivo deve ritenersi incompatibile
con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali
di organizzazioni politiche e sindacali.
ARTICOLO 14
Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e
due supplenti eletti dal Congresso tra i soci che non ricoprono cariche
a livello nazionale in seno all'Associazione. Suo precipuo compito è controllare
l'attività amministrativa dell'Associazione nonché la
regolarità di tutte le spese.
Dura in carica due anni e può essere
rieletto.
Elegge nel suo seno un presidente che esplica le sue funzioni
in coordinamento con il CDN.
Accompagna con una relazione il rendiconto
finanziario annuale da sottoporre al CDN e da presentare in Congresso.
E' convocato dal presidente almeno una volta all'anno e necessariamente
almeno 15 gg. prima della data fissata per la convocazione del Congresso.
La carica di sindaco deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte
in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni
politiche e sindacali.
ARTICOLO 15
Collegio dei Probiviri
E' formato da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti eletti dal Congresso
tra i soci che non ricoprono cariche in seno all'Associazione. Esso
decide sui provvedimenti disciplinari e di sospensione da adottare
a carico dei soci per infrazioni di natura associazionale nonché sui
casi di espulsione contemplati dall'art. 8, su segnalazione del CDN.
La carica di probiviro deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte
in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni
politiche e sindacali.
ARTICOLO 16
Cariche Sociali
Le cariche sociali sono:
Le predette cariche debbono ritenersi incompatibili
con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali
di organizzazioni politiche e sindacali.
ARTICOLO 17
Il Presidente ed il Vice Presidente sono designati dal Consiglio
Direttivo Nazionale tra tutti i soci e fanno parte di diritto del Consiglio
stesso.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Egli rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nel rispetto delle linee politiche dettate dal Congresso e di gestione definite dal CDN.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni e sono riconfermabili.
ARTICOLO 18
Il Segretario Generale Nazionale viene eletto dal Consiglio
Direttivo Nazionale tra i suoi membri.
Il Segretario Generale Nazionale ha il compito di coordinare tutte le attività dell’Associazione.
ARTICOLO 19
Il Vice Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale
tra i suoi membri. Egli collabora con il Segretario Generale Nazionale; in
particolare, ha il compito di coordinare il lavoro delle Commissioni
previste dall'art. 19 del regolamento interno.
ARTICOLO 20
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra
i soci ordinari. Esplica le sue funzioni alle dirette dipendenze dei
CDN in accordo a quanto previsto dal Regolamento e dura in carica due
anni.
Egli partecipa alle riunioni del CDN senza diritto di voto. La carica è da ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in Organi e Comitati Direttivi/Esecutivi nazionali di organizzazioni politiche e sindacali.
ARTICOLO 21
Organizzazione dell'Associazione
L'Associazione è costituita sulla base di organizzazioni di
Sezioni periferiche.
ARTICOLO 22
Sezioni Periferiche
I Soci Ordinari, impiegati sullo stesso impianto, possono
costituire una Sezione Periferica.
I membri della Sezione eleggeranno un
responsabile per i contatti con gli altri organi dell'Associazione nonché i
propri delegati nelle proporzioni di cui al precedente art. 11.
ARTICOLO 23
Per quanto non è stato previsto né disciplinato dai presente
Statuto si applicano le norme di cui al Libro 1 Titolo 2 dei Codice
Civile.
ARTICOLO 24
Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituita
a Roma il 24 agosto 1959. Esso comprende, inoltre, le modifiche e le
aggiunte approvate dall'Assemblea generale riunitasi a Roma il 24 novembre 1963,
dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma il giorno 11 giugno 1968,
dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma i giorni 3 e 4 dicembre 1977, dall'Assemblea
Generale riunitasi a Roma il 21 maggio 1983, dal Congresso dei delegati tenutosi
a Roma il 24 aprile 1985, dal Congresso dei delegati tenutosi a Roma
il 6 giugno 1987, dal Congresso dei delegati tenutosi ad Abano Terme
il 15 febbraio 1992 e dal Congresso dei delegati tenutosi a Milano
il 10 dicembre 1994.
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